Imu prima casa a chi spetta l’ esenzione
Parlare di “Imu prima casa” spesso può trarre in inganno, soprattutto quando si determinano le eventuali esenzioni per il principio di “residenza” (o meno) nella prima casa.
Sarebbe più corretto infatti chiamarla “Imu Abitazione Principale“: in questo caso infatti se la casa rientra nelle categorie catastali A2 e A7 gode dell’esenzione. Tutte le abitazioni che invece appartengono alle categorie di lusso (A1, A8 e A9) sono soggette sempre al pagamento dell’Imposta Municipale Unica.
L’art. 3 comma 3 del dlgs n. 201/2011 definisce “Abitazione Principale” l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e dove, allo stesso tempo, risiede anagraficamente. Ciò significa che il contribuente deve avere la residenza propria e della sua famiglia nell’abitazione principale, nonché dimorarvi abitualmente trascorrendovi gran parte dell’anno. L’anagrafe del Comune certifica, come di consueto, l’effettiva residenza di tutta la famiglia.
Chi risiede abitualmente, ovvero ha la residenza presso l’abitazione principale è esente dal pagamento dell’IMU.
Ne consegue che chi è proprietario di un immobile residenziale ma abita altrove fissando la residenza in un’altra abitazione – ad esempio in affitto – deve comunque pagare l’IMU sulla casa non abitata, perché viene meno il requisito della residenza e della dimora abituale.
Questa regola vale anche per coloro che, ad esempio, acquistano un immobile in costruzione e che per forza di cose non possono abitarlo fino a completamento dello stesso, risiedendo di fatto in un’altra abitazione in attesa della consegna delle chiavi a fine costruzione: l’IMU dovrà essere comunque corrisposta sulla casa in costruzione perché risulta essere seconda casa fino alla data dell’effettivo trasferimento.
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