Fondo Salva-Casa anche i parenti possono aiutare per il pagamento delle rate
Dallo scorso 25 dicembre è in vigore il decreto fiscale 124/2019 (convertito in legge 157/2019), che introduce la misura secondo la quale, in determinate condizioni, il mutuatario inadempiente può rinegoziare il mutuo oppure ottenere un finanziamento da una banca terza, surrogato nella garanzia ipotecaria già in essere.
Questo è reso possibile dal Fondo di Garanzia prima casa che copre la parte di debito residuo ed è istituito presso il MEF, che fornisce garanzie sul 50% della quota capitale sui finanziamenti ipotecari.
Il decreto prevede che anche i parenti entro il terzo grado possano venire in aiuto del debitore in caso di inadempienza.
Le condizioni che devono verificarsi contemporaneamente, affinché possa essere applicato il fondo salva-casa sono:
– il debitore deve essere un “consumatore”, mentre il creditore deve essere un soggetto che esercita attività bancaria;
– il credito deve derivare da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale;
– il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato;
– deve essere pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca, con un pignoramento notificato tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019;
– non devono esserci ulteriori creditori, oppure, nel caso siano invece presenti, devono aver rinunciato prima della presentazione della domanda per la rinegoziazione.
Se le condizioni sopra esposte sono quindi realmente verificate, anche i parenti entro il terzo grado possono rinegoziare il mutuo del debitore primario: in questo caso un giudice provvede ad emettere un decreto di trasferimento dell’immobile in favore del parente a cui è stato concesso il finanziamento.
Il debitore potrà comunque beneficiare dell’immobile per i successivi cinque anni dalla data del trasferimento e del diritto legale dell’abitazione, a patto che egli mantenga la residenza nella casa per almeno 5 anni.
Sempre entro i 5 anni il debitore può chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile, impegnandosi prima a rimborsare tutto l’importo corrisposto dal parente al finanziatore: il debitore può inoltre accollarsi il mutuo residuo con il consenso del finanziatore.
Una ulteriore agevolazione è garantita da una quota calmierata, fissata a 200 euro, per le imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali relative al trasferimento degli immobili.
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