Sono ormai attivi e purtroppo noti gli aumenti delle bollette energetiche in Italia: per far fronte a questi disagi sono allo studio del Governo alcune misure e agevolazioni per impattare il meno possibile sul bilancio economico delle famiglie e degli utenti.
Tra le misure più interessanti c’è indubbiamente l’agevolazione fiscale per la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per il gas metano, sia per uso civile che industriale.
A tal proposito è stata pubblicata una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 17 del 3 dicembre 2021) con l’obbiettivo di fare chiarezza in merito al DL 130/2021 – Decreto Energia: le agevolazioni sono previste per le forniture di gas metano per combustione sulle fatture emesse a ottobre, novembre e dicembre 2021. Sono dunque esclusi costi sostenuti per il gas metano fino al 30 settembre 2021, oppure dopo il 1° gennaio 2022.
L’aliquota IVA al 5% è applicabile esclusivamente per le forniture di gas metano a uso civile o industriale, con esclusione di:
– gas metano per finalità di autotrazione;
– gas metano per la produzione di energia elettrica;
– Iva a inversione contabile (reverse charge).
Nel caso del reverse charge, trattandosi di cessioni di gas metano con finalità di rivendita dello stesso, non è prevista l’immissione in consumo o l’utilizzo per combustione: in queste situazioni dunque l’aliquota IVA al 5% non è applicabile.
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